{"id":291,"date":"2022-01-31T18:53:35","date_gmt":"2022-01-31T17:53:35","guid":{"rendered":"https:\/\/www.crian.eu\/site\/?page_id=291"},"modified":"2022-01-31T18:59:00","modified_gmt":"2022-01-31T17:59:00","slug":"superbonus-110","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.crian.eu\/site\/superbonus-110\/","title":{"rendered":"Superbonus 110"},"content":{"rendered":"<h1 class=\"maintitle\">Sintesi della normativa sul Superbonus 110%<\/h1>\n<div id=\"centercontainer\">\n<div>\n<div class=\"text\">\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td>\n<h2><strong>1 &#8211; Che cos\u2019\u00e8 il Superbonus 110%<br \/>\n<\/strong><\/h2>\n<p>Il Superbonus \u00e8 un\u2019agevolazione prevista dal Decreto Rilancio che eleva al 110% l\u2019aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1\u00b0 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.<\/p>\n<p>La detrazione \u00e8 riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo, entro i limiti di capienza dell\u2019imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.<\/p>\n<p>Le nuove misure si aggiungono alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli per la riduzione del rischio sismico (c.d. Sismabonus) e di riqualificazione energetica degli edifici (cd. Ecobonus).<\/p>\n<p>Tra le novit\u00e0 introdotte, \u00e8 prevista la possibilit\u00e0, al posto della fruizione diretta della detrazione, di optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. In questo caso si dovr\u00e0 inviare dal 15 ottobre 2020 una comunicazione per esercitare l\u2019opzione utilizzando il modello approvato con il provvedimento dell\u20198 agosto 2020.<\/p>\n<h2><strong>2 &#8211; Gli edifici oggetto di intervento per il Superbonus 110%<br \/>\n<\/strong><\/h2>\n<p>Il Superbonus 110% trova applicazione per interventi effettuati su:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>parti comuni<\/strong>\u00a0di edifici;<\/li>\n<li><strong>singole unit\u00e0 immobiliari<\/strong>\u00a0possedute da persone fisiche al di fuori dell\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0 d\u2019impresa, arti o professioni;<\/li>\n<li><strong>edifici unifamiliari<\/strong>\u00a0o singole unit\u00e0 immobiliari situate all\u2019interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o pi\u00f9 accessi autonomi dall\u2019esterno.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Sono escluse dal superbonus le abitazioni di tipo signorile, le abitazioni in ville e i castelli, rientranti rispettivamente nelle categorie catastali A1, A8 e A9.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" title=\"Edifici\" src=\"https:\/\/www.bigmat.it\/export\/sites\/default\/agevolazioni-fiscali\/superbonus-110\/Edifici.jpg\" alt=\"Edifici\" \/><\/p>\n<h2><strong>3 &#8211; I soggetti beneficiari del Superbonus 110%<br \/>\n<\/strong><\/h2>\n<p>Il Superbonus 110% si applica agli interventi effettuati da:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>condom\u00ecni;<\/strong><\/li>\n<li><strong>persone fisiche<\/strong>, al di fuori dell&#8217;esercizio di attivit\u00e0 di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l&#8217;immobile oggetto dell&#8217;intervento;<\/li>\n<li><strong>Istituti autonomi case popolari<\/strong>\u00a0(IACP) o altri istituti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di &#8220;in house providing&#8221;;<\/li>\n<li><strong>cooperative di abitazione<\/strong>\u00a0a propriet\u00e0 indivisa;<\/li>\n<li><strong>Onlus<\/strong>\u00a0e associazioni di volontariato;<\/li>\n<li><strong>associazioni e societ\u00e0 sportive<\/strong>\u00a0dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.<\/li>\n<\/ul>\n<p>I\u00a0<strong>soggetti Ires<\/strong>\u00a0rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati sulle parti comuni in edifici condominiali.<\/p>\n<p>Le persone fisiche, al di fuori dell\u2019esercizio di attivit\u00e0 di impresa, arti e professioni, possono beneficiare delle detrazioni in esame per gli interventi realizzati sul numero\u00a0<strong>massimo di 2 unit\u00e0 immobiliari<\/strong>, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell\u2019edificio.<\/p>\n<p>La detrazione spetta ai soggetti che possiedono o detengono l\u2019immobile oggetto dell\u2019intervento in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento in cui sostengono le spese. Rientrano quindi tra i beneficiari:<\/p>\n<ul>\n<li>il proprietario;<\/li>\n<li>il nudo proprietario;<\/li>\n<li>il titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);<\/li>\n<li>il detentore dell\u2019immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, in possesso del consenso all\u2019esecuzione dei lavori da parte del proprietario;<\/li>\n<li>i familiari del possessore o detentore dell\u2019immobile.<\/li>\n<\/ul>\n<h2><\/h2>\n<h2><strong>4 &#8211; Gli interventi agevolabili con il Superbonus 110%<br \/>\n<\/strong><\/h2>\n<p><strong><u>4.1 &#8211; Interventi principali o trainanti<\/u><\/strong><\/p>\n<h3><strong>4.1.1 &#8211; Isolamento termico<\/strong><\/h3>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"aligncenter\" title=\"Sistema cappotto\" src=\"https:\/\/www.bigmat.it\/export\/sites\/default\/agevolazioni-fiscali\/superbonus-110\/Cappotto.jpg\" alt=\"Sistema cappotto\" \/><\/p>\n<p>Isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l\u2019involucro dell\u2019edificio per oltre il 25% della superficie disperdente lorda dell\u2019edificio o dell\u2019unit\u00e0 immobIliare.<\/p>\n<p>La detrazione fiscale del 110% \u00e8 calcolata su un tetto di spesa di:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>50.000 euro<\/strong>\u00a0per gli edifici unifamiliari o le villette a schiera;<\/li>\n<li><strong>40.000 euro<\/strong>\u00a0moltiplicato per il numero delle unit\u00e0 immobiliari che compongono l\u2019edificio negli edifici composti da due a otto unit\u00e0 immobiliari;<\/li>\n<li><strong>30.000 euro<\/strong>\u00a0moltiplicato per il numero delle unit\u00e0 immobiliari che compongono l\u2019edificio negli edifici composti da pi\u00f9 di otto unit\u00e0 immobiliari.<\/li>\n<\/ul>\n<p>I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i\u00a0<strong>Criteri Ambientali Minimi (CAM)<\/strong>\u00a0previsti dal DM 11 ottobre 2017.<\/p>\n<p>L&#8217;<strong>isolamento termico a cappotto<\/strong>\u00a0\u00e8 l\u2019intervento principale, soprattutto per gli immobili con le\u00a0<a title=\"Le prestazioni energetiche degli edifici\" href=\"https:\/\/www.bigmat.it\/agevolazioni-fiscali\/guide-e-approfondimenti\/#prestazioni\">classi energetiche pi\u00f9 basse<\/a>, che consente di assicurare il requisito previsto dall\u2019art 119 comma 3 del Decreto Rilancio 34\/2020 del\u00a0<strong>miglioramento di almeno due classi energetiche<\/strong>\u00a0dell\u2019edificio, oppure, se non possibile, il conseguimento della classe energetica pi\u00f9 alta, da dimostrare mediante l&#8217;attestato di prestazione energetica (A.P.E.).<\/p>\n<h3><strong>4.1.2 &#8211; Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (caldaie) in condominio<\/strong><\/h3>\n<p>Accedono al Superbonus 110% gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all\u2019installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, o con impianti di microcogenerazione o a collettori solari.<\/p>\n<p>La detrazione fiscale \u00e8 calcolata su un tetto di spesa di:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>20.000 euro<\/strong>\u00a0moltiplicato per il numero delle unit\u00e0 immobiliari che compongono l\u2019edificio negli edifici fino a otto unit\u00e0 immobiliari;<\/li>\n<li><strong>15.000 euro<\/strong>\u00a0moltiplicato per il numero delle unit\u00e0 immobiliari che compongono l\u2019edificio negli edifici composti da pi\u00f9 di otto unit\u00e0 immobiliari.<\/li>\n<\/ul>\n<h3><\/h3>\n<h3><strong>4.1.3 &#8211; Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (caldaie) nelle singole unit\u00e0 immobiliari e nelle villette a schiera<\/strong><\/h3>\n<p>Accedono al Superbonus 110% gli interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o\u00a0la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all\u2019installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, o con impianti di microcogenerazione o a collettori solari.<\/p>\n<p>La detrazione fiscale \u00e8 calcolata su un tetto di spesa di\u00a0<strong>30.000 euro.<\/strong><\/p>\n<p>Nella realizzazione degli interventi di efficientamento energetico (cappotto termico, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale in condominio e nelle singole unit\u00e0 immobiliari) devono essere rispettati i requisiti minimi di prestazione energetica previsti dal DM 26 giugno 2015, sia assicurato, nel complesso, il miglioramento di almeno<br \/>\ndue classi energetiche dell\u2019edificio o, ove impossibile, il conseguimento della classe energetica pi\u00f9 alta, da dimostrare mediante\u00a0<strong>Attestato di Prestazione Energetica (APE).<\/strong><\/p>\n<h3><strong>4.1.4 &#8211; Messa in sicurezza antisismica<\/strong><\/h3>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"aligncenter\" title=\"Antisismica\" src=\"https:\/\/www.bigmat.it\/export\/sites\/default\/agevolazioni-fiscali\/superbonus-110\/Antisismica.jpg\" alt=\"Antisismica\" \/><\/p>\n<p>Accedono al superbonus 110% gli interventi di miglioramento e adeguamento antisismico, rientranti nella disciplina del sismabonus, realizzati nelle zone a\u00a0<strong><a title=\"Zone sismiche in Italia\" href=\"https:\/\/www.bigmat.it\/agevolazioni-fiscali\/guide-e-approfondimenti\/#zonesismiche\">rischio sismico 1, 2 e 3<\/a>.<br \/>\n<\/strong><\/p>\n<p>La detrazione fiscale \u00e8 calcolata su un tetto di spesa di\u00a0<strong>96.000 euro<\/strong>.<\/p>\n<p>Hanno diritto al Superbonus 110% anche gli acquirenti di unit\u00e0 immobiliari realizzate, nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3, da imprese di costruzione e ristrutturazione mediante la demolizione di vecchi fabbricati e la ricostruzione con criteri antisismici ed eventuale ampliamento volumetrico (Sismabonus acquisto).<\/p>\n<p><strong><u>4.2 &#8211; Interventi aggiuntivi o trainati<\/u><\/strong><\/p>\n<p>Oltre agli interventi trainanti sopra elencati, rientrano nel Superbonus anche le spese per interventi eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi principali di isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico.<br \/>\nSi tratta di:<\/p>\n<h3><strong>4.2.1 &#8211; Interventi di efficientamento energetico<\/strong><\/h3>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"aligncenter\" title=\"Tetto\" src=\"https:\/\/www.bigmat.it\/export\/sites\/default\/agevolazioni-fiscali\/superbonus-110\/Tetto.jpg\" alt=\"Tetto\" \/><\/p>\n<p>Il Superbonus spetta per gli interventi di efficientamento energetico previsti dall\u2019articolo 14 del decreto legge n. 63\/2013, a condizione che siano eseguiti\u00a0<strong>congiuntamente ad almeno uno degli interventi \u2018trainanti\u2019<\/strong>, siano rispettati i requisiti minimi di prestazione energetica previsti dal DM 26 giugno 2015 e sia assicurato nel complesso il\u00a0<strong>miglioramento di almeno due classi energetiche<\/strong>\u00a0dell\u2019edificio da dimostrare mediante Attestato di Prestazione Energetica (APE). Tra gli interventi trainati rientrano ad esempio:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Coibentazione di strutture opache verticali, strutture opache orizzontali<\/strong>\u00a0(coperture e pavimenti) \u2013 Detrazione massima per S.U.I.: \u20ac 60.000,00<\/li>\n<li><strong>Sostituzione di finestre comprensive di infissi<\/strong>\u00a0&#8211; Detrazione massima per S.U.I.: \u20ac 60.000,00<\/li>\n<li><strong>Installazione di schermature solari<\/strong>\u00a0&#8211; Detrazione massima per S.U.I.: \u20ac 60.000,00<\/li>\n<li><strong>Interventi su parti comuni che interessano l\u2019involucro dell\u2019edificio<\/strong>\u00a0(inclusi infissi e schermature solari) con un\u2019incidenza superiore al 25% della superficie disperdente &#8211; Detrazione massima: \u20ac 40.000,00 x U.I. che compongono l\u2019edificio.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Se quindi eseguiti congiuntamente ad uno degli interventi trainanti, anche su tali interventi trainati si applica la\u00a0<strong>percentuale di detrazione del 110% da ripartire in cinque anni<\/strong>, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento come indicati nell\u2019Allegato B del Decreto MISE \u201cRequisiti e Massimali di costo\u201d del 6 agosto 2020.<\/p>\n<h3><strong>4.2.2 &#8211; Installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica e sistemi di accumulo integrati<\/strong><\/h3>\n<p>La detrazione al 110% \u00e8 subordinata alla cessione al GSE dell\u2019energia prodotta e non consumata ed \u00e8 calcolata su un ammontare complessivo delle spese stesse non superiore a\u00a0<strong>euro 48.000<\/strong>, e comunque nel limite di spesa di\u00a0<strong>euro 2.400 per ogni kW<\/strong>\u00a0di potenza nominale dell\u2019impianto solare fotovoltaico, per singola unit\u00e0 immobiliare.<\/p>\n<p>Per quanto riguarda i sistemi di accumulo integrati, valgono le stesse condizioni previste per l\u2019installazione degli impianti solari fotovoltaici. \u00c8 previsto il tetto di spesa di\u00a0<strong>1.000 euro per ogni kW<\/strong>\u00a0di capacit\u00e0 di accumulo del sistema.<\/p>\n<table width=\"100%\">\n<tbody>\n<tr>\n<td align=\"center\" width=\"50%\"><img decoding=\"async\" title=\"Fotovoltaico\" src=\"https:\/\/www.bigmat.it\/export\/sites\/default\/agevolazioni-fiscali\/superbonus-110\/Fotovoltaico.jpg\" alt=\"Fotovoltaico\" \/><\/td>\n<td align=\"center\" width=\"50%\"><img decoding=\"async\" title=\"Ricarica veicoli elettrici\" src=\"https:\/\/www.bigmat.it\/export\/sites\/default\/agevolazioni-fiscali\/superbonus-110\/Ricarica-veicoli-elettrici.jpg\" alt=\"Ricarica veicoli elettrici\" \/><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<h3><strong>4.2.3 &#8211; Infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici<\/strong><\/h3>\n<p>Se l\u2019installazione delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici \u00e8 eseguita congiuntamente ad un intervento di isolamento termico<br \/>\ndelle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale che danno diritto al Superbonus, la detrazione prevista dall\u2019articolo 16-ter del decreto-legge n. 63 del 2013, calcolata su un ammontare massimo delle spese pari a\u00a0<strong>euro 3.000<\/strong>, \u00e8 elevata al 110%.<\/p>\n<h2><strong>5 &#8211; Le opzioni di utilizzo del Superbonus 110%<br \/>\n<\/strong><\/h2>\n<h3><strong>5.1 &#8211; Detrazione fiscale<\/strong><\/h3>\n<p>Il contribuente che realizza gli interventi di efficientamento energetico e messa in sicurezza antisismica, dopo aver pagato l\u2019importo dei lavori,\u00a0<strong>usufruisce direttamente della detrazione<\/strong>\u00a0in cinque quote annuali di pari importo.<\/p>\n<h3><strong>5.2 &#8211; Sconto in fattura<\/strong><\/h3>\n<p>In alternativa, il contribuente pu\u00f2 optare per un contributo sotto forma di\u00a0 sconto in fattura fino ad un\u00a0<strong>importo massimo pari al corrispettivo dovuto<\/strong>, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi il quale potr\u00e0 recuperarlo sotto forma di credito di imposta cedibile ad altri soggetti, banche e altri intermediari finanziari. Il cessionario potr\u00e0 utilizzare il credito di imposta in compensazione delle imposte sui redditi e delle imposte sul valore aggiunto, dei contributi previdenziali e assicurativi, dell\u2019Irap, delle addizionali comunali, con la stessa ripartizione in cinque quote annuali. La quota di credito di imposta non utilizzata nell\u2019anno non pu\u00f2 essere usufruita negli anni successivi n\u00e9 pu\u00f2 essere chiesta a rimborso.<\/p>\n<h3><strong>5.3 &#8211; Cessione del credito<\/strong><\/h3>\n<p>In alternativa alla fruizione della detrazione e allo sconto in fattura, i contribuenti possono optare per la cessione del credito di imposta corrispondente alla detrazione ai fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi, ad altri soggetti, banche e intermediari finanziari.<\/p>\n<p>I crediti d\u2019imposta, che non sono oggetto di ulteriore cessione, sono utilizzati in\u00a0<strong>compensazione attraverso il modello F24<\/strong>. La scelta di optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito pu\u00f2 essere esercitata a fine lavori o in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori.<\/p>\n<p><strong>Gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere pi\u00f9 di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30% dell\u2019intervento.<\/strong><\/p>\n<h2><strong>6 &#8211; Gli adempimenti per ottenere il Superbonus 110%<br \/>\n<\/strong><\/h2>\n<h3><strong>6.1 &#8211; Prerequisiti<\/strong><\/h3>\n<p>Prima di qualsiasi intervento di riqualificazione energetica \u00e8 necessario verificare i prerequisiti di base.<br \/>\nNel dettaglio bisogna effettuare:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>analisi catastale<\/strong>\u00a0(ad esempio: verificare le categorie catastali, congruenza tra numero di subalterni e di interni riportati nelle tabelle millesimali, \u2026)<\/li>\n<li><strong>analisi edilizio-urbanistica<\/strong>\u00a0(ad esempio: verificare la legittimit\u00e0 urbanistica dell\u2019edificio, gli interventi consentiti dagli strumenti urbanistici vigenti, la presenza di eventuali abusi, domande di condono non assentite, \u2026)<\/li>\n<li><strong>analisi documentale<\/strong>\u00a0(ad esempio: recuperare dati di archivio e\/o progetti eseguiti sull\u2019intero edificio e sulle singole unit\u00e0 immobiliari, \u2026)<\/li>\n<\/ul>\n<h3><strong>6.2 &#8211; Adempimenti per interventi di efficientamento energetico<\/strong><\/h3>\n<p>Per usufruire del superbonus per gli interventi di efficientamento energetico, il contribuente deve:<\/p>\n<ol>\n<li>acquisire l\u2019Attestato di Prestazione Energetica (APE)\u00a0<strong>prima dell\u2019intervento<\/strong>;<\/li>\n<li>chiedere uno o pi\u00f9\u00a0<strong>preventivi<\/strong>;<\/li>\n<li>acquisire l\u2019<strong>asseverazione di un tecnico abilitato<\/strong>, che attesti la rispondenza dell\u2019intervento ai requisiti tecnici richiesti e la corrispondente congruit\u00e0 delle spese;<\/li>\n<li>acquisire l\u2019Attestato di Prestazione Energetica (APE)\u00a0<strong>post-intervento<\/strong>;<\/li>\n<li>pagare le spese con\u00a0<strong>bonifico bancario o postale<\/strong>, indicando la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto (professionista o impresa che ha effettuato i lavori) a favore del quale \u00e8 effettuato il bonifico;<\/li>\n<li>inviare le asseverazioni e l\u2019APE all\u2019<strong>ENEA<\/strong>\u00a0secondo le modalit\u00e0 indicate nel DM Asseverazioni.<\/li>\n<\/ol>\n<h3><strong>6.3 &#8211; Adempimenti per interventi per la messa in sicurezza antisismica<\/strong><\/h3>\n<p>Per usufruire del superbonus per gli interventi di messa in sicurezza antisismica, il contribuente deve:<\/p>\n<ol>\n<li>chiedere uno o pi\u00f9\u00a0<strong>preventivi<\/strong>;<\/li>\n<li>acquisire l\u2019<strong>asseverazione, da parte dei professionisti incaricati della progettazione<\/strong>\u00a0strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza, dell\u2019efficacia degli interventi, in base al DM 58\/2017;<\/li>\n<li>acquisire l\u2019<strong>asseverazione<\/strong>\u00a0della congruit\u00e0 delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati;<\/li>\n<li>pagare le spese con\u00a0<strong>bonifico bancario o postale<\/strong>, indicando la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto (professionista o impresa che ha effettuato i lavori) a favore del quale \u00e8 effettuato il bonifico;<\/li>\n<li><strong>Le asseverazioni sono rilasciate al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori.<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>Il costo delle attestazioni e delle asseverazioni \u00e8 detraibile con le stesse modalit\u00e0 valide per gli interventi cui si riferiscono.<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<h3><strong>6.4 &#8211; Adempimenti per lo sconto in fattura e cessione del credito<\/strong><\/h3>\n<p>Per esercitare l\u2019opzione dello sconto in fattura o della cessione del credito, il contribuente, oltre agli adempimenti per ottenere il superbonus, deve:<\/p>\n<ol>\n<li>richiedere a dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, consulenti del lavoro ed esperti iscritti alle Camere di Commercio, il\u00a0<strong>visto di conformit\u00e0<\/strong>\u00a0dei dati che attestano i presupposti che danno diritto alla detrazione;<\/li>\n<li>comunicare tali dati in via telematica all\u2019<strong>Agenzia delle Entrate<\/strong>.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Il soggetto che rilascia il visto di conformit\u00e0 verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.<\/p>\n<h3><strong>6.5 &#8211; Irregolarit\u00e0 e sanzioni<\/strong><\/h3>\n<p><strong>In caso di irregolarit\u00e0, l\u2019Agenzia delle Entrate revoca l\u2019agevolazione al soggetto beneficiario e valuta la responsabilit\u00e0 in solido del fornitore o del cessionario. I professionisti che rilasciano attestazioni ed asseverazioni infedeli sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.000 e 15.000 euro per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa.<\/strong><\/p>\n<p>I tecnici devono quindi stipulare una polizza assicurativa della responsabilit\u00e0 civile con un massimale adeguato al numero di attestazioni e asseverazioni rilasciate, che comunque non pu\u00f2 essere inferiore a 500mila euro.<\/p>\n<p>Le asseverazioni sulla rispondenza degli interventi ai requisiti tecnici e sulla congruit\u00e0 delle spese devono essere conformi al DM requisiti tecnici e\u00a0 e massimali di costo. Il DM Asseverazioni definisce le modalit\u00e0 di invio all\u2019ENEA delle asseverazioni relative agli interventi di efficientamento energetico.<\/p>\n<h3><strong>6.6 &#8211; Requisiti e massimali di costo<br \/>\n<\/strong><\/h3>\n<p>Estratto dei massimali specifici di costo per gli interventi sottoposti a dichiarazione del fornitore o dell&#8217; installatore ai sensi dell&#8217;All. A del Decreto MISE \u201cRequisiti e Massimali di costo\u201d del 6 agosto 2020, i costi esposti in tabella si considerano al netto di IVA, prestazioni professionali e opere complementari relative alla installazione e alla messa in opera delle tecnologie.<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Sintesi della normativa sul Superbonus 110% 1 &#8211; Che cos\u2019\u00e8 il Superbonus 110% Il Superbonus \u00e8 un\u2019agevolazione prevista dal Decreto Rilancio che eleva al 110% l\u2019aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1\u00b0 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici &hellip; <\/p>\n<p class=\"link-more\"><a href=\"https:\/\/www.crian.eu\/site\/superbonus-110\/\" class=\"more-link\">Leggi tutto<span class=\"screen-reader-text\"> &#8220;Superbonus 110&#8221;<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.crian.eu\/site\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/291"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.crian.eu\/site\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.crian.eu\/site\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.crian.eu\/site\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.crian.eu\/site\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=291"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/www.crian.eu\/site\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/291\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":297,"href":"https:\/\/www.crian.eu\/site\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/291\/revisions\/297"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.crian.eu\/site\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=291"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}